Il Whistleblowing, istituto finalizzato a tutelare tutte le parti interessate che decidano di effettuare segnalazioni relative a condotte illecite o sospette, è stato oggetto di aggiornamento da parte della direttiva europea 2019/1937 il cui schema attuativo nazionale è stato presentato dal governo a gennaio 2023; ma capiamo meglio cosa cambia per le imprese.

Il nuovo decreto attuativo è applicabile, oltre che alle pubbliche amministrazioni, anche a:

  • Imprese private che, nell’ultimo anno, hanno impiegato almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;

  • Aziende private che abbiano adottato un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01, anche se nell’anno precedente registravano un organico medio inferiore a cinquanta dipendenti;

  • Organizzazioni private, che seppur non avendo un organico medio annuo di 50 dipendenti, rientrano nel campo di applicazione dell’unione europea relativo a:

      • Servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
      • Sicurezza dei trasporti;
      • Tutela dell’ambiente.

I soggetti appena citati dovranno attivare, sentite le rappresentanze o organizzazioni sindacali, un canale di segnalazione che garantisca l’anonimato e riservatezza della segnalazione, anche attraverso il ricorso a strumenti di crittografia. La gestione di tale canale dovrà essere affidata a una persona o ad un ufficio interno oppure ad un soggetto esterno; in entrambi i casi la persona individuata dovrà essere adeguatamente formata.

Oltre al canale informatico è necessario garantire anche la possibilità di effettuare segnalazioni orali attraverso linee telefoniche, sistemi di messaggistica o incontro diretto con il segnalante.

Qualora le segnalazioni dovessero essere inoltrate a persona diversa dal referente individuato dall’azienda, il ricevente entro 7 giorni deve provvedere ad inoltrarla all’incaricato.

La gestione delle segnalazioni, secondo lo schema attuativo della direttiva, prevede che il ricevente:

  • Informi il segnalante rispetto all’avvenuta presa in carico della comunicazione entro 7 giorni dalla ricezione;

  • Mantenga relazioni con il segnalante e, se necessario, chieda integrazioni;

  • Approfondisca e dia seguito alle segnalazioni ricevute;

  • Dia riscontro relativamente alla segnalazione entro tre mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni previsto per la comunicazione di ricezione (punto 1);

  • Metta a disposizioni informazioni chiare sul canale istituito, sulle procedure e sui presupposti per effettuare segnalazioni. Tali informazioni devono, inoltre, essere diffuse in azienda e a disposizione sul proprio sito web aziendale.

Il decreto conferma quanto previsto dalla disciplina attuale relativamente al divieto di ritorsione e nello specifico indica che tra le attività ritorsive rientrano:

  • il licenziamento, sospensione o misure equivalenti;

  • la retrocessione di grado o mancata promozione;

  • il mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio e variazione dell’orario di lavoro;

  • la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione all’accesso alla stessa;

  • le note di merito o referenze negative;

  • l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;

  • la coercizione, l’intimidazione, le molestie e l’ostracismo;

  • la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;

  • la mancata conversione di un contratto a termine in un contratto a tempo indeterminato, qualora il lavoratore ne avesse legittima aspettativa;

  • il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;

  • i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;

  • l’inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un’occupazione nel settore o nell’industria in futuro;

  • la conclusione anticipata o l’annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;

  • l’annullamento di una licenza o di un permesso;

  • la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Tale disciplina mira a diffondere la cultura della legalità all’interno delle aziende per tutelare sia le organizzazioni che i dipendenti, a tal fine è importante sensibilizzare il personale sull’importanza dell’introduzione di tale istituto.

La verità non danneggia mai una causa giusta

Mahatma Gandhi

 

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