
Come è ormai noto, il legislatore periodicamente interviene integrando il novero dei reati presupposto del D.Lgs. 231/01.
Ciò è avvenuto tra la fine del 2019 e inizio del 2020 con l’introduzione dei reati tributari (art. 25 quinquesdecies), determinando che le società possono essere sanzionate qualora venga riscontrata la responsabilità amministrativa di un’azienda per la commissione delle fattispecie di:
dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici; emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
occultamento o distruzione di documenti contabili
sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
dichiarazione infedele
omessa dichiarazione e indebita compensazione.
Successivamente, vi sono stati ulteriori e recenti interventi normativi che, in ambito D.Lgs. 231/01, hanno comportato tre grandi novità.
L’introduzione dei Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art 25-octies.1); ossia le organizzazioni potranno essere ritenute responsabili ex D.Lgs. 231/01 qualora venga riscontrato un interesse o vantaggio derivante da fattispecie di:
indebito utilizzo o falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti ai sensi dell’art 493-ter c.p. (es. utilizzo di carte di credito altrui per procurare profitto a sé o ad altri)
detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti ex art. art 493-quater c.p.(es. vendita di software per clonare carte di credito)
Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale secondo quanto definito dall’art 640-ter c.p.; tale reato previsto sin ora solo per le frodi nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e dello Stato, ad oggi può ricorrere anche nel caso di frodi informatiche a danni di privati.
L’estensione della punibilità dei reati di ricettazione, riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio commessi in relazione ai proventi di delitti colposi e contravvenzioni, che espone le organizzazioni ad un maggior rischio perché aumenta le casistiche in cui potrebbe venire contestata la responsabilità amministrativa dell’azienda. Non è più necessario che venga provata la sussistenza del dolo, ma è sufficiente che i proventi siano stati generati da delitti colposi o contravvenzioni.
L’introduzione dei Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies) e del Riciclaggio di beni culturali, devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies), comporta per le aziende la possibilità di essere sottoposte a giudizio per la commissione di una delle seguenti condotte illecite:
Furto di beni culturali 518-bis c.p. (es. furto quadro per rivenderle in modo illecito)
Appropriazione indebita di beni culturali 518-ter c.p. (es. Area espositiva di beni culturali non riconsegna ai legittimi proprietari il bene al fine di organizzare servizi fotografici a pagamento)
Ricettazione di beni culturali 518-quater c.p. (es. acquisto di opere archeologiche frutto di uno scavo clandestino)
Riciclaggio di beni culturali 518-sexies c.p. (es. rivendita di un’opera archeologia rubata da un acquirente che la paga con denaro proveniente da un illecito)
Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali 518-octies c.p. (es. modifica della scrittura privata al fine di risultare quale legittimo proprietario)
Violazioni in materia di alienazione di beni culturali 518-novies c.p. (es. vendita senza autorizzazione di beni culturali).
Importazione illecita di beni culturali 518-decies c.p. (es. importazioni dall’estero di beni culturali derivanti da ricerche effettuate senza autorizzazione)
Uscita o esportazione illecite di beni culturali 518-undecies c.p. (es. trasferimento all’estero di beni archeologici senza autorizzazione di libera circolazione)
Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici 518-duodecies c.p. (es. distruzione di un’opera d’arte)
Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici 518.-terdecies c.p. (es. saccheggio d’opere d’arte)
Contraffazione di opere d’arte 518 quaterdecies (es. vendita di opere d’arte falsificate).
A fronte di queste rilevanti modifiche normative le Organizzazioni dovranno provvedere all’aggiornamento dei Modelli Organizzativi di Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 al fine di abbattere il rischio di commissione di reati, individuando le misure preventive necessarie e, al contempo, disporre di uno strumento tutelante atto ad esimere la società dalla responsabilità amministrativa per la commissione, nel proprio interesse o vantaggio di condotte criminose.
Le Organizzazioni attualmente prive di un Modello Organizzativo e gestione, dovrebbero valutare attentamente le opportunità derivanti dall’adozione di tale documento, soprattutto a fronte dell’intervento normativo sempre più ingente da parte del legislatore che, attraverso la possibilità di sanzionare pesantemente gli enti, responsabilizza non solo gli organi direttivi delle società, ma tutte le parti interessate coinvolte al fine di diffondere la cultura della legalità e garantire il buon funzionamento e la permanenza delle aziende nel mercato.
“Non può essere veramente onesto ciò che non è anche giusto” – Cicerone.
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